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I chiarimenti dal Piemonte sul decreto regionale del 21 marzo

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Facendo seguito all’emanazione del Decreto 34 del 21/3/2020, ed al fine di offrire una interpretazione il più possibile omogenea di quanto in esso disposto, si evidenziano alcuni chiarimenti di interesse generale.

Art.6, “La sospensione, d’intesa con ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI e ALI, dell’attività degli Uffici Pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili come individuati dalle Autorità competenti d’intesa con il Prefetto”. Si precisa che la sospensione dell’attività degli uffici è da intendersi come sospensione dell’attività in presenza. Le funzioni pubbliche vengono garantite attraverso il ricorso al lavoro agile, ad eccezione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6) del D.P.C.M. 11 marzo 2020, dello svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza da svolgersi in presenza per quanto relativo ai servizi indifferibili;

Art. 7, “La sospensione delle attività commerciali al dettaglio. Sono escluse dal divieto le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM del 11 Marzo 2020, sia nell’ambito di esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione ancorché ricompresi nei centri commerciali, consentendo l’accesso alle sole predette attività”. Resta fermo quanto previsto del DPCM 11/03/2020. Sono, quindi, confermate le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell’osservanza delle norme igienicosanitarie.

Art. 9, “Che i mercati settimanali saranno consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l’utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della Polizia Locale”. Resta fermo, quindi, quanto disposto dal DPCM 11/03/2020: i mercati consentiti sono esclusivamente quelli di generi alimentari. Resta in capo ai Comuni l’applicazione delle disposizioni dell’articolo stesso.

Art. 13, “Si raccomanda di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall’azione di verifica del rispetto dei divieti dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C è previsto il divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus” .Non esiste obbligo di rilevazione della temperatura corporea. La raccomandazione ad eseguire tale operazione è di natura precauzionale. Avvenuto il rilievo, qualora la persona ad esso sottoposta abbia una temperatura uguale o superiore a 37,5° C, il titolare dell’esercizio è tenuto alla segnalazione alle Forze dell’Ordine o alla Polizia Locale al fine di consentire loro la verifica delle eventuali misure di quarantena già impartite al soggetto.

Art. 17, “La sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Sono consentiti i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell’ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziali, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione, garantendo il rispetto delle misure previste dall’accordo Governo-Parti Sociali del 14/03/2020. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”.
Restano consentite, come previsto dal DPCM 11/3/2020, le consegne a domicilio per tutti gli esercizi di somministrazione e ristorazione.

Art. 19, “La chiusura degli studi professionali, salvo l’utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza ivi effettuate. Sono esclusi dalla presente chiusura tutti gli studi medici e/o sanitari e di psicologia”.
Viene incentivato il lavoro agile in tutti i casi possibili, fatti salvi quelli ove sia necessario il rispetto dei termini perentori di scadenza e tale necessità non possa essere ovviata attraverso il lavoro agile stesso. A mero titolo esemplificativo, sono da considerarsi quali “termini perentori” tutte quelle scadenze che i vari DPCM non hanno prorogato o hanno prorogato entro il termine di scadenza del Decreto in oggetto (3 aprile).
Nel rispetto dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno del 22/3/2020:

  • i collaboratori e i dipendenti in smart-working potranno recarsi negli studi professionali e trattenersi per il solo tempo necessario per il ritiro e la consegna dei documenti
  • i professionisti non possono incontrare i propri clienti presso gli studi se non nel caso di assoluta necessità, e devono privilegiare la consulenza mediante strumenti di comunicazione a distanza
  • le attività indifferibili ed urgenti sono individuate sulla base della autonoma e insindacabile valutazione del professionista coperta da segreto professionale, nel rispetto, comunque, degli obblighi di prevenzione del contagio da COVID 19 previsti dalla normativa attualmente vigente.
  • il professionista può recarsi presso gli uffici postali al fine dell’invio e/o ritiro della corrispondenza.
  • Art. 21, “la chiusura di tutte le strutture ricettive comunque denominate e con conseguente sospensione dell’accoglienza degli ospiti. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente provvedimento. È fatta salva l’individuazione delle strutture che possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, quarantena, pernottamento di parenti etc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali”. Le strutture ricettive, di qualunque natura, comprese le locazioni turistiche di abitazioni private, possono continuare ad essere operative se erogano – oltre a quanto riportato nell’articolo – servizi essenziali, da considerarsi:
  • ospitalità agli operatori sanitari diversi dai medici, comunque impegnati nella gestione dell’emergenza in corso;
  • ospitalità alle persone che assistono malati ricoverati in cliniche e ospedali anche per motivi diversi da Covid-19;
  • ospitalità al personale delle FF.AA., delle FF.OO e della Polizia Locale, al personale ed ai volontari della Protezione Civile;
  • ospitalità alle persone alle quali non è stato consentito il rientro al proprio domicilio, a causa di cancellazione di voli o chiusura delle frontiere, possono continuare il soggiorno fino
  • ospitalità al personale, diverso da quello elencato nei punti precedenti, comunque impegnato nella gestione dell’emergenza;
  • ospitalità ai dipendenti dei cantieri ritenuti strategici ed essenziali, non sottoposti quindi al fermo dei lavori (a mero titolo esemplificativo: cantieri di rilevanza nazionale ed internazionale, realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, realizzazione e manutenzione di tutte le strutture espressamente dedicate alla gestione dell’emergenza);
  • ospitalità ai dipendenti dei cantieri sottoposti al fermo dei lavori, esclusivamente per il tempo necessario a mettere in sicurezza i cantieri stessi;
  • ospitalità agli autotrasportatori, personale viaggiante e tutti i dipendenti delle aziende ancora in servizio, di cui all’elenco del DPCM 22/3/2020 e Decreto in oggetto;
  • ospitalità ai cittadini che, per motivi oggettivi (a mero titolo esemplificativo: ristrutturazione della propria abitazione, persone domiciliate presso le strutture), non possono permanere altrove;
  • ospitalità ai dipendenti delle strutture ricettive che effettuano il servizio di guardiania, qualora dimoranti presso la struttura ricettiva dove effettuano il proprio servizio;
  • ospitalità agli atleti professionisti fuori sede in allenamento per Olimpiadi in combinato con art. 23 del decreto in oggetto;
  • ospitalità ai titolari ed i collaboratori delle strutture ricettive. Resta autorizzato il regolare esercizio di somministrazione, esclusivamente a favore dei propri clienti (da intendersi descritti nei punti precedenti) e nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza.
    Resta, altresì, concesso agli alloggianti di ricevere consegne a domicilio nel rispetto dell’art. 17 del Decreto in oggetto e nel rispetto delle normative igienico-sanitarie. Le residenze universitarie, siano esse assegnate attraverso bandi di concorso (come doveroso in caso di prestazioni sociali agevolate), o di carattere privatistico, non sono ricomprese tra le strutture ricettive, né dalla normativa nazionale né da quella regionale. Il servizio residenziale universitario, pertanto, non si configura come attività fra quelle ricomprese da questo articolo.

Art. 22, “Il divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. Il divieto di svolgere all’aperto attività ludica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motoria svolte, anche singolarmente se non nei pressi delle proprie abitazioni. Nel caso di uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio, con l’obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio”.
È fatto divieto di accedere alle aree verdi per animali domestici, come – ad esempio – le aree di sgambamento cani.

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